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[1]A nessuna restrizione e' soggetta - da parte delle autorita' militari - la concessione del passaporto:
- a)ai giovani che espatriano, per qualsiasi ragione, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di eta', i quali regoleranno poi la loro posizione di leva nei modi stabiliti dal successivo art. 59;
- b)ai giovani che espatriano dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di eta' fino all'apertura della leva sulla loro classe di nascita, a scopo di lavoro;
- c)ai giovani cattolici che espatriano per compiere gli studi preparatori per le missioni in uno degli istituti cattolici all'estero, a tal uopo riconosciuti, ovvero in qualita' di missionari cattolici;
[2]- ai giovani ortodossi che espatriano per conseguire il diploma della loro facolta';
[3]- ai giovani mussulmani che espatriano per frequentare gli studi di teologia all'estero allo scopo di conseguire l'ixhazet.
[4]Nei casi previsti dalle lettere b) e c) la concessione del passaporto importa di per se stessa l'arruolamento dell'espatriato all'epoca del suo concorso alla leva sempre quando egli si trovi di fatto ancora all'estero; percio' le autorita' incaricate del rilascio di tale documento dovranno avvertire il titolare che, laddove non si avvalga della facolta' di cui all'art. 59 per far constatare una sua eventuale inabilita', al servizio militare, sara' senz'altro, durante la leva sulla propria classe, arruolato nel Regio esercito.
[5]Non appena l'iscritto sia partito per l'estero, le autorita' preposte alla sorveglianza degli espatri nelle stazioni di confine e nei porti d'imbarco devono subito notificare al competente distretto militare (ufficio leva o reclutamento) le generalita' dell'espatriato e la localita' verso cui e' diretto.
[6]L'espatrio dei giovani dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di eta' per scopi diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere b) e c) oppure dopo l'apertura della leva sulla loro classe di nascita o dopo l'arruolamento prima di aver compiuto la ferma di leva, puo' essere autorizzato solo in casi eccezionali e per determinazione delle autorita' militari.
[7]In tali casi l'espatrio non puo' essere autorizzato che per un tempo determinato.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
