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[1]I cittadini albanesi di religione greco-ortodossa avviati al sacerdozio, i quali frequentino le scuole di teologia corrispondenti alle scuole medie o superiori, possono, a loro richiesta, rinviare di anno in anno, fino al 26° anno di eta', l'adempimento degli obblighi del servizio militare.
[2]I chierici ordinati in sacris ed i religiosi con voti sono esenti dal servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale. In tal caso essi passano nelle forze armate dello Stato, ma, e' loro conservato l'abito ecclesiastico per esercitare fra le truppe il loro sacro ministero. Gli altri chierici e religiosi sono di preferenza destinati ai servizi sanitari. Tuttavia, anche se siasi disposta la mobilitazione generale, sono dispensati dal presentarsi alla chiamata i sacerdoti con cura di anime, d'intesa con il Capo della religione greco-ortodossa dell'Albania.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
