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[1]I militari che si trovino come allievi interni in istituti cattolici del Regno d'Italia o del Regno di Albania, o delle colonie italiane od in istituti cattolici all'estero, a compiere gli studi preparatori per le missioni, possono ottenere il ritardo della presentazione del servizio alle armi in tempo di pace, fino al 26° anno di eta'.
[2]I militari i quali compiuti gli studi preparatori per le missioni, si rechino o si trovino all'estero, o nei possedimenti italiani ovvero nelle colonie italiane, in qualita' di missionari cattolici, in quelle localita' e sotto quelle condizioni che saranno rispettivamente prescritte dal Ministero degli affari esteri, o da quello dell'Africa Italiana, sono ammessi a fruire delle facilitazioni previste dalla Sezione I del Capo IX per gli iscritti residenti all'estero.
[3]Uguali facilitazioni sono concesse ai militari cattolici che siano chierici ordinati in sacris o religiosi con voti, i quali si rechino o si trovino nelle localita' predette per compiere gli studi preparatori per le missioni.
[4]Tutti i benefici e agevolazioni in materia ecclesiastica regolati dal trattato fra la S. Sede e l'Italia e dal Concordato con la S. Sede, resi esecutivi con la legge 27 maggio 1929-VII, n. 810, sono estesi ai cittadina albanesi di religione cattolica.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
