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Il Ministro per la guerra ha la facolta' di dispensare dal compiere la ferma, tutti o in parte, gli arruolati nel Regio esercito che si trovano nelle condizioni fisiche di limitata idoneita' al servizio militare, di cui al precedente art. 63 e gli arruolati di piu' bassa statura sino a quella di m. 1,54, compresa.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
