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Il servizio prestato nella Milizia fascista forestale, nella Milizia albanese della strada, nel Corpo armato di polizia per l'Albania e nelle altre milizie e corpi indicati nell'art. 15 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito vigente in Italia, che venissero istituiti in Albania, vale ad ogni effetto come servizio militare di leva.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
