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[1]Ai militari che compiono nel Regio esercito la ferma speciale prevista dai precedenti articoli 104 e 105 possono dal Ministero degli affari esteri, essere concesse adeguate facilitazioni per i viaggi di rimpatrio e di riespatrio.
[2]Ai militari stessi possono altresi' essere conferiti dal Ministero degli affari esteri, d'accordo col Ministero della guerra, speciali distintivi onorifici, da istituirsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per la guerra.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
