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[1]I militari di cui ai precedenti articoli 104 e 105, compiuta la ferma speciale di sei mesi, possono fruire, oltre che delle concessioni di cui all'articolo 103, anche di ulteriore permesso di permanenza nel Regno d'Italia o nel Regno di Albania di durata non superiore ad un anno.
[2]Trascorso tale periodo di tempo, qualora non facciano ritorno all'estero, sono tenuti a ripresentarsi alle armi per completare la ferma di leva.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
