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Gli albanesi nati all'estero, o espatriati nei termini e nelle condizioni previste dalle lettere a) e b) dell'art. 12 non perdono il diritto ad ottenere l'arruolamento con dispensa dal presentarsi alle armi a senso dell'art. 101, o il diritto alla dispensa ottenuta (se gia' arruolati), qualora si rechino nel Regno d'Albania oppure nel Regno d'Italia, nelle isole italiane dell'Egeo o nelle colonie italiane:

  • a)per compiere un regolare corso di studi, di qualsiasi natura;
  • b)per giustificati motivi, per un periodo non eccedente, rispettivamente i 12, i 6 o i 3 mesi a seconda che provengano da Paesi transoceanici, dal bacino del Mediterraneo o da Paesi europei. Chi non torni all'estero al termine degli studi per i quali rimpatrio', o prima della scadenza dei termini di cui alla predetta lettera b) perde i benefici che gli spettavano per la sua qualita' di residente all'estero, salvo la possibilita' di riacquistarli qualora un nuovo espatrio si verifichi nelle condizioni previste dalle lettere a) e b) del precedente art. 12.

Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-12-24;1846~art103 · fonte del testo

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