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[1]I militari regolarmente residenti all'estero arruolati dagli organi di leva a senso degli articoli 59 e 60 sono, in tempo di pace, dispensati dal presentarsi alle armi, fino a che duri la loro residenza all'estero.
[2]In caso di mobilitazione sono obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni pero' che verranno allora stabilite in relazione alla possibilita' in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
