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Gli ufficiali di complemento del Regio esercito dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso col decreto del Ministro per le finanze del 3 marzo 1942-XX saranno nominati ufficiali subalterni di complemento della Regia guardia di finanza nel numero complessivo di 75 unita', cosi' ripartite:
- a)74 ufficiali dell'arma di fanteria e sue specialita';
- b)1 ufficiale dell'arma di artiglieria. Gli ufficiali rinunciatari al passaggio nella Regia guardia di finanza, saranno sostituiti con ufficiali dell'arma di fanteria e sue specialita' dichiarati idonei nel concorso di cui al comma precedente.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1942 al 16 dicembre 2009
