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[1]In tempo di pace:

[2]Gli ufficiali di complemento, di cui alla lettera a) dell'art. 1, non hanno obbligo di servizio personale;

[3]Quelli indicati alla lettera b) possono essere chiamati temporaneamente in servizio, per loro istruzione, per un periodo di tre mesi, e allorquando la rispettiva classe di leva venga dal congedo illimitato richiamata sotto le armi per istruzione;

[4]Quelli di cui alla lettera c) sono del pari sottoposti all'obbligo della chiamata in servizio temporaneo, sia per istruzione per periodo di tre mesi, sia allorquando vengano chiamate alle armi, per istruzione, classi di milizia mobile, ed essi siano gia' assegnati alla medesima;

[5]Quelli di cui alla lettera d), oltre al servizio di sei mesi accennato nell'articolo 2, possono pure essere chiamati in servizio ogni qualvolta venga richiamata alle armi, per istruzione, la rispettiva classe di leva;

[6]Quelli infine delle lettere e) e f), provenienti dai militari di prima categoria, possono essere trattenuti sotto le armi fino al compimento del loro obbligo di servizio sotto le armi.

[7]Tutti poi indistintamente gli ufficiali di complemento possono, col loro consenso, essere chiamati in servizio, per bisogni eventuali e nei limiti delle somme a tale scopo stanziate in bilancio.

Testo in vigore dal 6 luglio 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1882-06-29;830~art8 · fonte del testo

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