Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Gli ufficiali di riserva possono in tempo di guerra venire chiamati in servizio; ma non presso i corpi mobilizzati per operazioni attive, senza il loro consenso.
[2]Gli ufficiali generali a 70 anni;
[3]Gli ufficiali superiori a 65 id.;
[4]Gli ufficiali inferiori a 60 id., possono chiedere di essere dispensati da ogni servizio eventuale, pur conservando l'onore dell'uniforme.
Testo in vigore dal 6 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
