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[1]Gli ufficiali di complemento possono essere promossi in tempo di pace fino al grado di tenente colonnello.

[2]Gli ufficiali in ausiliaria o della riserva possono ottenere, in tempo di pace, la promozione al solo grado immediatamente superiore a quello ultimo che coprirono nella precedente categoria.

[3]Coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianita' di servizio o della medaglia militare aeronautica ovvero che abbiano preso parte alle guerre nazionali o coloniali o che abbiano ottenute ricompense al valor militare possono ottenere due promozioni.

[4]In ogni caso a nessun ufficiale in congedo puo' essere conferito un grado superiore a quello cui possono pervenire gli ufficiali del servizio permanente dei corrispondenti ruoli.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 25 aprile 1935

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art84 · fonte del testo

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