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[1]L'avanzamento ha luogo normalmente per anzianita' per tutte le categorie degli ufficiali in congedo, eccettuati per quelli del congedo provvisorio i quali, in tempo di pace non possono conseguire promozioni.

[2]Non si fa luogo in alcun caso ad avanzamento per gli ufficiali inscritti nei quadri onorari.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 25 aprile 1935

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art78 · fonte del testo

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