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[1]Possono essere ammessi altresi' a prestare servizio nella Regia aeronautica quali aspiranti alla nomina ad ufficiale di complemento, in conformita' delle norme dei precedenti articoli, anche i militari ammessi a ferma inferiore alla normale di leva, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge sul reclutamento del Regio esercito e nella legge sulla leva marittima, purche' si obblighino a prestare nella Regia aeronautica il periodo di servizio col grado di sergente e il periodo minimo di servizio di almeno sei mesi col grado di sottotenente di complemento, specificati nei precedenti articoli 2 e 3.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 8 luglio 1929 - Anno VII
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Mosconi.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 3 agosto 1929 al 16 dicembre 2009
