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[1]Ultimati tre mesi di servizio col grado di sergente, gli allievi saranno sottoposti ad esami di idoneita' per la nomina a sottotenente di complemento; esami che verteranno unicamente su materie militari attinenti alla pratica del servizio e si svolgeranno secondo le apposite norme che verranno stabilite dal Ministero dell'aeronautica.
[2]Gli idonei saranno nominati sottotenenti di complemento del Corpo del genio aeronautico o del Corpo di commissariato militare della Regia aeronautica e con tale grado ultimeranno gli obblighi di leva.
[3]Il Ministero dell'aeronautica ha facolta' di disporre, sempre che sia imposto da speciali necessita', il collocamento in congedo illimitato dei sottotenenti di complemento, reclutati ai sensi della presente legge, prima del complemento della ferma, purche' abbiano compiuto almeno sei mesi di servizio come sottotenenti di complemento.
[4]Gli allievi risultati non idonei agli esami per la nomina a sottotenente di complemento saranno ammessi a ripetere nuovi esami, dopo altri tre mesi di servizio, col grado di sergente, o saranno poi, se approvati, nominati sottotenenti di complemento del Genio aeronautico o del Commissariato militare della Regia aeronautica, col quale grado compiranno il periodo di servizio di cui ai commi precedenti; in caso di nuovo insuccesso, ultimeranno invece nella Regia aeronautica il servizio di leva a cui siano tenuti.
Testo in vigore dal 3 agosto 1929 al 16 dicembre 2009
