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[1]Gli aspiranti saranno assunti nella Regia aeronautica in qualita' di allievi ufficiali di complemento, ai sensi del precedente articolo, previ opportuni accertamenti - mediante esame - del loro grado di conoscenza dei regolamenti e delle istruzioni militari.
[2]Superato tale esame, gli aspiranti stessi riceveranno, all'atto dell'assunzione, il grado di sergente; con questo presteranno servizio presso un ente aeronautico per la durata di tre mesi, durante i quali sara' provveduto a far loro completare la necessaria conoscenza delle istruzioni e regolamenti militari e ad impartire loro, insieme, una prima sommaria conoscenza del servizio che saranno chiamati a disimpegnare col grado di ufficiale.
Testo in vigore dal 3 agosto 1929 al 16 dicembre 2009
