Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per ricoprire le vacanze esistenti negli organici dei subalterni delle armi di artiglieria e genio, previsti dalla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, il Ministro per la guerra e' autorizzato, fino all'anno 1944 incluso, ad ammettere direttamente alla scuola di applicazione d'artiglieria e genio con il grado di sottotenente, mediante concorso per titoli, i subalterni di complemento delle armi predette che abbiano sostenuto con successo gli esami del biennio propedeutico all'ingegneria e, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui e' bandito il concorso non abbiano superato il 26° anno di eta'.
[2]I posti da mettere a concorso non possono superare annualmente il numero di 70 per l'arma d'artiglieria e il numero di 30 per l'arma del genio.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009
