Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 settembre 1941 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Ai carabinieri aggiunti sono corrisposti la razione viveri in contanti, per convivere alle mense dei reparti dell'Arma dei carabinieri Reali, e un assegno giornaliero complessivo di lire tre. Sono, inoltre, dovute le indennita' di trasporto e di trasferta e le altre competenze eventuali spettanti al loro grado.
Testo in vigore dal 10 settembre 1941 al 16 dicembre 2009
