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[1]I militari di cui all'articolo precedente sono denominati carabinieri aggiunti.
[2]Essi conservano l'uniforme dell'arma di provenienza, portano, quale distintivo, un alamaro di tessuto bianco sulle manopole della giubba e fanno uso dell'armamento che sara' stabilito dal Ministero della guerra.
Testo in vigore dal 10 settembre 1941 al 16 dicembre 2009
