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All'Arma dei carabinieri Reali possono essere addetti, per l'attuale periodo di guerra, in piu' della forza organica e in numero non superiore ai 5000, militari di truppa, in servizio o in congedo, di altre armi del Regio esercito, che ne facciano domanda, che possiedano i requisiti fisici e morali richiesti per il reclutamento dei carabinieri effettivi e che si vincolino a rimanere in servizio nell'arma dei carabinieri Reali fino alla cessazione dello stato di guerra.
Testo in vigore dal 10 settembre 1941 al 16 dicembre 2009
