Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 marzo 1989 al 1 settembre 1995. Leggi il testo vigente →

(( La composizione della commissione esaminatrice, l'indicazione dei titoli da valutare, le prove d'esame e le norme di svolgimento degli esami del concorso di cui al numero 2) dell'articolo 1 della presente legge sono stabiliti con decreto del Ministero delle finanze. I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alla data indicata nel bando di concorso. La commissione esaminatrice valuta i titoli degli appuntati in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione al concorso per titoli ed esami ed attribuisce a ciascun concorrente un punto complessivo espresso in ventesimi. I graduati che superano gli esami di concorso, i cui voti sono espressi in ventesimi, sono iscritti in graduatorie, distinte per contingente, formete in base alla media dei voti riportati negli esami stessi ed al punto attribuito ai titoli posseduti. Sono giudicati idonei i concorrenti che nelle prove di esame riportano almeno 10/20. 6. I medesimi sono nominati vicebrigadieri, secondo l'ordine delle graduatorie e nel limite massimo dei posti loro spettanti in applicazione dell'articolo 1 e solo dopo aver frequentato, con esito favorevole, un corso speciale della durata non inferiore a sei mesi)) 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 1 febbraio 1989, n. 53

1

La L. 1 febbraio 1989, n. 53 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "Gli effetti giuridici delle disposizioni contenute nella presente legge decorrono dal 1 gennaio 1989; quelli economici dal 1 luglio 1989".

Testo in vigore dal 8 marzo 1989 al 1 settembre 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 marzo 1989

Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1975 al 8 marzo 1989. 215 parole tolte, 175 parole aggiunte.

tolto: Gli appuntati che, avendo compiuto almeno ventidue anni di servizio effettivo nel Corpo o dieci anni di grado, si siano segnalati per servizi di speciale importanza o si siano particolarmente distinti nell'assolvimento dei propri doveri e posseggano in modo spiccato le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del grido di vicebrigadiere, possono essere proposti per la nomina a vicebrigadiere dalle autorita' di grado determinate dal regolamento. Il comandante generale della guardia di finanza, sentita la commissione di avanzamento per i sottufficiali, ammette i piu' meritevoli ad un esperimento di cultura professionale nel limite massimo di un terzo dei posti disponibili nell'organico. L'esperimento consiste in una prova scritta e in una prova orale secondo programmi e modalita' stabiliti dal comandante generale della guardia di finanza. Il giudizio sulle prove, scritta e orale, e' devoluto ad una commissione nominata dal comandante generale della guardia di finanza e composta di ufficiali in servizio permanente della guardia di finanza. Sono ammessi a sostenere la prova orale gli appuntati che abbiano riportato un punto di almeno 10 ventesimi nella prova scritta. Superano l'esperimento gli appuntati che abbiano riportato nella prova orale un punto di almeno dieci ventesimi; essi sono dichiarati idonei alla nomina, iscritti in apposito quadro annuale nell'ordine di anzianita' del proprio grado e nominati vicebrigadieri limitatamente aiaggiunto: La composizione della commissione esaminatrice, l'indicazione dei titoli da valutare, le prove d'esame e le norme di svolgimento degli esami del concorso di cui al numero 2) dell'articolo 1 della presente legge sono stabiliti con decreto del Ministero delle finanze. I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alla data indicata nel bando di concorso. La commissione esaminatrice valuta i titoli degli appuntati in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione al concorso per titoli ed esami ed attribuisce a ciascun concorrente un punto complessivo espresso in ventesimi. I graduati che superano gli esami di concorso, i cui voti sono espressi in ventesimi, sono iscritti in graduatorie, distinte per contingente, formete in base alla media dei voti riportati negli esami stessi ed al punto attribuito ai titoli posseduti. Sono giudicati idonei i concorrenti che nelle prove di esame riportano almeno 10/20. 6. I medesimi sono nominati vicebrigadieri, secondo l'ordine delle graduatorie e nel limite massimo dei posti loro spettanti in applicazione dell'articolo 1tolto: . aggiunto: e solo dopo aver frequentato, con esito favorevole, un corso speciale della durata non inferiore a sei mesi

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 1 febbraio 1989, n. 53

    La L. 1 febbraio 1989, n. 53 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "Gli effetti giuridici delle disposizioni contenute nella presente legge decorrono dal 1 gennaio 1989; quelli economici dal 1 luglio 1989".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-12-11;627~art15 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari