Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1986 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1986, n. 224.
Abrogato dal 15 giugno 1986
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Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1986, n. 224.
Abrogato dal 15 giugno 1986
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 9 ottobre 1980 al 15 giugno 1986. 65 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Gli ufficiali di complemento piloti che vengono collocati in congedo illimitato al termine della ferma volontaria di anni sei, o prima, in applicazione dell'articolo 5, hanno diritto ad un premio di congedamento di lire 100.000 per ogni semestre di servizio prestato, per il quale abbiano percepito l'indennita' di aeronavigazione. Il semestre e' considerato come intero quando sia stato prestato servizio per almeno tre mesi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1986, N. 224
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-21;249~art6 · fonte del testo
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