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Gli ufficiali di complemento che non portino a termine o non superino i corsi di pilotaggio aereo o che vengano successivamente esonerati dal pilotaggio sono prosciolti dalla ferma di anni sei, salvo l'obbligo di completare la, ferma o la rafferma cui fossero precedentemente vincolati.

Testo in vigore dal 22 marzo 1963 al 15 giugno 1986

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-21;249~art4 · fonte del testo

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