Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 marzo 1963 al 28 giugno 1990. Leggi il testo vigente →

Gli ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare piloti sono reclutati tra gli ufficiali di complemento del Corpo di stato maggiore che frequentino e superino gli appositi corsi di pilotaggio aereo per il conseguimento del brevetto di pilota militare. Ai corsi di pilotaggio aereo possono essere ammessi, a domanda, gli ufficiali di cui sopra che abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un Istituto medico legale dell'Aeronautica e che non abbiano compiuto il ventiquattresimo anno di eta' alla data di inizio dei corsi, stabilita nel relativo bando di concorso.

Testo in vigore dal 22 marzo 1963 al 28 giugno 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-21;249~art1 · fonte del testo

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