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[1]Per il trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore i colonnelli e i tenenti colonnelli sono esaminati dalla Commissione, di cui all'art. 16 della presente legge, di mano in mano che ne acquistano titolo. Detta Commissione stabilisce una graduatoria di merito degli ufficiali che ritiene idonei.
[2]Le proposte per il trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore sono formulate e decise secondo le norme stabilite dall'art. 16 della presente legge, sulla base della predetta graduatoria di merito e in relazione alle vacanze esistenti nell'organico del Corpo stesso.
Testo in vigore dal 5 agosto 1942 al 16 dicembre 2009
