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[1]Gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore sono scelti, con le norme stabilite dall'art. 6 della presente legge, tra i seguenti ufficiali:
[2]1° colonnelli: fra i colonnelli delle varie armi che siano in possesso del requisito di cui alla lettera c) dell'art. 8 ed abbiano appartenuto al Corpo di Stato Maggiore col grado di tenente colonnello;
[3]2° tenenti colonnelli:
- a)fra i tenenti colonnelli che abbiano appartenuto al servizio di Stato Maggiore col grado di maggiore;
- b)fra i tenenti colonnelli di cui all'art. 13, lettera b), quando abbiano compiuto presso il Ministero della guerra (Gabinetto), o presso il Comando del Corpo di Stato Maggiore, o presso Comandi di grandi unita', sei mesi di servizio di Stato Maggiore e non siano compresi nei limiti di anzianita' per l'iscrizione sul quadro di avanzamento dell'anno in cui dovrebbero essere trasferiti nel Corpo di Stato Maggiore.
Testo in vigore dal 5 agosto 1942 al 16 dicembre 2009
