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Le disposizioni contenute nel primo comma, n. 1, lettera a) dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2038, rimangono in vigore per gli ufficiali che debbono ancora essere esaminati per il trasferimento nel servizio di Stato Maggiore e che hanno riunito entro il 31 dicembre 1940-XIX, i requisiti prescritti dall'art. 8 della presente legge.
Testo in vigore dal 5 agosto 1942 al 16 dicembre 2009
