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[1]L'organico dei tenenti colonnelli del Corpo di Stato Maggiore stabilito dalla tabella annessa alla presente legge e' riservato agli ufficiali di tale grado che fruiscano dei vantaggi stabiliti dalla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni.
[2]Fermo il disposto del precedente art. 1, i tenenti colonnelli trasferiti nel Corpo di Stato Maggiore in base all'art. 18 del R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, numero 1419, convertito in legge con la legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 135, o in base all'art. 8 del decreto-legge 14 agosto 1936-XIV, n. 1779, convertito in legge con la legge 10 febbraio 1937-XV, n. 412, sono considerati in aumento alla predetta tabella organica.
[3]Sono del pari considerati in aumento alla tabella organica i tenenti colonnelli trasferiti nel Corpo di Stato Maggiore a termine dell'art. 4, lettera b) della presento legge.
Testo in vigore dal 5 agosto 1942 al 16 dicembre 2009
