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La Commissione di cui al precedente art. 16 si pronuncia:
- a)sull'invio ai comandi, indicati nell'art. 9 della presente legge, degli ufficiali che hanno compiuto con successo i corsi dell'Istituto superiore di guerra;
- b)sull'idoneita' al servizio di Stato Maggiore e al relativo trasferimento;
- c)sull'idoneita' al trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore;
- d)sui trasferimenti nell'arma di provenienza per qualsiasi causa, eccetto che per promozione;
- e)sulla preventiva esclusione dal rientro nel servizio o nel Corpo di Stato Maggiore degli ufficiali di cui agli articoli 7 e 14 che ritenga non meritevoli del rientro stesso, per fatti avvenuti durante il prescritto periodo di comando di reparto.
Testo in vigore dal 5 agosto 1942 al 15 gennaio 1944
