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[1]Le deliberazioni della Commissione di cui all'art. 16 non sono valide se non intervengono almeno tre componenti di essa.

[2]Le deliberazioni sono emesse a maggioranza di voti: a parita' di voti decide il presidente.

[3]Il presidente ha facolta' di far intervenire in seno alla Commissione, senza diritto a voto, qualunque ufficiale che sia superiore in grado al giudicando e che abbia, o abbia avuto, alle proprie dipendenze l'ufficiale, per chiarire fatti e circostanze riguardanti il servizio da lui prestato.

Testo in vigore dal 5 agosto 1942 al 15 gennaio 1944

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-06-27;842~art17 · fonte del testo

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