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[1]((I provvedimenti che interessano gli ufficiali di Stato Maggiore e gli ufficiali in servizio di Stato Maggiore sono decisi dal Ministro per la guerra, su proposta del comandante del Corpo di Stato Maggiore assistito dal Comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore.
[2]Le decisioni del Ministro sono definitive ed insindacabili)).
Testo in vigore dal 15 gennaio 1944 al 16 dicembre 2009
