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Per il trasferimento nel servizio di Stato Maggiore vengono presi in esame:
- a)i maggiori, i capitani, i tenenti che hanno acquisito tutti i titoli di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 8 della presente legge;
- b)i tenenti colonnelli in possesso dei requisiti suddetti che abbiano compiuto con successo i corsi dell'Istituto superiore di guerra nell'anno 1935 o negli anni successivi e non provengano dai maggiori in servizio di Stato Maggiore;
- c)i tenenti colonnelli di cui all'art. 5 della presente legge.
Testo in vigore dal 5 agosto 1942 al 16 dicembre 2009
