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[1]L'anno di servizio di cui all'art. 9 della presente leggo ha inizio normalmente non appena ultimati i corsi dell'Istituto superiore di guerra e deve comprendere un intero periodo di esercitazioni estive.
[2]Nel computo di tale anno non si calcolano i periodi di tempo durante i quali l'ufficiale si assenta, per qualunque motivo, per un periodo superiore a giorni 20.
[3]Al termine dell'anno l'autorita' da cui l'ufficiale dipende compila un rapporto sul servizio da lui prestato pronunciandosi in modo esplicito sull'attitudine dell'ufficiale stesso al servizio di Stato Maggiore. Tale rapporto, corredato dal parere delle autorita' gerarchiche, e' trasmesso al Comando del Corpo di Stato Maggiore.
Testo in vigore dal 5 agosto 1942 al 16 dicembre 2009
