Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 1965 al 9 ottobre 2010. 139 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono anche reclutati, col grado di tenente, mediante trasferimento di ruolo, dai tenenti in servizio permanente delle altre armi dell'Esercito provenienti dall'Accademia militare, che, ammessi in seguito a concorso per titoli ad apposito corso di abilitazione tecnico-professionale presso la scuola ufficiale dei carabinieri, lo abbiano superato. Ai tenenti trasferiti nell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per il reclutamento di cui al comma precedente e' stabilito di volta in volta con la determinazione del Ministro per la difesa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1414~art33 · fonte del testo
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