Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 1965 al 9 ottobre 2010. 242 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: I sottotenenti di complemento per i servizi sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e veterinario sono reclutati con le norme di cui al Capo I del presente titolo, salvo quanto in appresso disposto:
tolto: a) il titolo di studio o professionale e': per il ruolo "ufficiali medici", l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo; per il ruolo "ufficiali chimici-farmacisti", l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista; per il ruolo "ufficiali commissari", uno dei diplomi di laurea indicati all'articolo 13, lettera c); per il ruolo del "servizio veterinario", l'abilitazione all'esercizio della professione di veterinario;
tolto: b) il corso di cui all'articolo 21 e' della durata stabilita dalla tabella ammessa alla presente legge;
tolto: c) per i servizi sanitario e veterinario, i sottufficiali delle categorie in congedo ed i militari di truppa in congedo illimato, in sostituzione del del corso di cui alla precedente lettera b). debbono superare l'esperimento stabilito dalla tabella presso organismi o unita' del rispettivo servizio;
tolto: d) il Ministro per la difesa, puo' designare d'autorita' a frequentare il corso di cui alla precedente lettera b), per la nomina a sottotenente di complemento nei servizi sanitario e veterinario oltre ai militari indicati nel secondo comma dell'articolo 23, anche i militari in congedo illimitato provvisorio. Gli ufficiali di complemento per i servizi sanitario e veterinario sono altresi' tratti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali, dagli ufficiali di complemento delle armi e degli altri servizi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1414~art26 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.