Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 1965 al 9 ottobre 1980. 508 parole tolte, 230 parole aggiunte in 5 capoversi.
Gli ufficiali in servizio permanente tolto: dei servizi tecnici vengono reclutati con il grado di capitano e sono tratti aggiunto: effettivo del Corpo tecnico dell'Esercito sono reclutati:
a) tolto: dai tenenti in servizio permanente dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e, per il servizio tecnico della motorizzazione anche del servizio automobilistico, i quali, frequentato un corso di studi universitari al termine della scuola di applicazione e conseguito uno dei diplomi di laurea stabiliti per ciascun servizio tecnico dall'articolo 16, abbiano successivamente superato il corso superiore tecnico pure previsto per ciascun servizio tecnico dallo articolo 17;
tolto: b) dai capitani e dai tenenti in servizio permanente dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e degli altri servizi, esclusi quelli tecnici, in possesso di uno dei diplomi di laurea stabiliti per ciascun servizio, che, ammessi in seguito a aggiunto: col grado di sottotenente, dai giovani in eta' non superiore a 26 anni che, avendo sostenuto con esito favorevole gli esami del biennio propedeutico di ingegneria, vincano un apposito concorso per titoli tolto: al rispettivo corso superiore tecnico, lo abbiano superato;
tolto: c) dai capitani e dai tenenti in servizio permanente dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e, per il servizio tecnico della motorizzazione anche del servizio automobilistico, non muniti di laurea, che abbiano compiuto i corsi dell'Accademia, militare e della aggiunto: ed esami; detti ufficiali, dopo la nomina sono assegnati alla Scuola di applicazione e sono ammessi alla frequenza del terzo anno dei corsi di studi presso l'Universita' o il Politecnico dislocati nella medesima sede della Scuola di applicazione tolto: e che, ammessi in seguito a concorso per titoli ed esami al corso superiore tecnico, lo abbiano superato aggiunto: per il conseguimento di una laurea in ingegneria;
tolto: d) dai giovani,aggiunto: b) col grado di tenente, dai giovani di eta' non superiore a tolto: 32 anni, aggiunto: 30 anni in possesso di uno dei diplomi di laurea tolto: stabiliti per ciascun servizio che, vincitori di aggiunto: indicati nel successivo articolo 16, mediante un concorso per titoli ed esamitolto: , e nominati tenenti in servizio permanente abbiano successivamente superato il rispettivo corso superiore tecnico. I vincitori del concorso sono nominati, nell'ordine di graduatoria e con anzianita' corrispondente alla data di approvazione della graduatoria stessa, tenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell'arma o nel servizio corrispondenti al servizio tecnico per il quale hanno concorso, anche in soprannumero ai relativi organici. I vincitori del concorso per i servizi tecnici chimico-fisico e geografico sono nominati tenenti in servizio permanente anche in soprannumero ai relativi organici, rispettivamente, nel ruolo normale dell'Arma di artiglieria e dell'Arma del genio i tenenti diaggiunto: . L'assegnazione ad uno dei diversi corsi di laurea in ingegneria dei sottotenenti di cui alla lettera a) nonche' il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per il reclutamento di cui alle lettere tolto: b) e c) per essere ammessi al corso superiore tecnico debbono aver ultimato il periodo minimo di comando o di attribuzioni prescritti per il loro grado. Ai fini dell'avanzamento al grado di capitano non sono richiesti ai tenenti di cui alle lettere a) e d) i periodi di comando o di attribuzioni specifiche, i corsi e gli esperimenti previsti dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche, sull'avanzamento degli ufficiali. I capitani in servizio permanente effettivo che siano raggiunti durante la frequenza dei corsi dal turno di valutazione e non siano ancora in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 38 della predetta legge di avanzamento, possono completare il corso. Nei confronti di coloro che al termine del corso stesso siano dichiarati non idonei o che non consegnano il trasferimento nei servizi tecnici, si applicano le norme di cui all'articolo 52 della legge medesima. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna delle forme di reclutamento di cui al primo comma del presente articolo e' stabilito di volta in volta con determinazione del Ministro per la difesa. Per la forma di reclutamento di cui aggiunto: a) e b) sono fissati con determinazione ministeriale. La nomina a tenente per i provenienti dai giovani di cui alla lettera b) decorre da data posteriore a quella sotto la quale sono stati promossi tenenti, nello stesso anno solare, i sottotenenti provenienti dai reclutamenti di cui alla lettera a); fanno eccezione i giovani in possesso di titolo di studio che richiede la frequenza di un ciclo di studi universitari di durata quinquennale che sono iscritti in ruolo, ai soli fini giuridici, con anzianita' assoluta posteriore di un giorno a quella che hanno o avrebbero i pari grado vincitori del concorso di cui alla lettera b) tolto: a tale numero non puo' superare il terzo dei posti messi a concorso aggiunto: nell'anno precedente.