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Per conseguire la nomina a ufficiale in servizio permanente dell'Esercito e' necessario possedere i seguenti requisiti:

  • 1)essere cittadino italiano. Possono essere nominati ufficiali, qualora soddisfino alle altre condizioni stabilite dalla presente legge, anche gli italiani non appartenenti al la Repubblica;
  • 2)avere sempre tenuto buona condotta;
  • 3)avere compiuto, al 31 dicembre dell'anno di nomina ad ufficiale, il 18° anno di eta' e non aver superato, alla stessa, data, l'eta', stabilita dal presente legge per ciascuna categoria, arma o servizio. Per gli ufficiali da nominare in servizio permanente in seguito a concorso il requisito dell'eta' va riferito alla data del 31 dicembre dell'anno in cui e' bandito il concorso. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano, ai limiti massimi di eta' stabiliti dalla presente legge;
  • 4)essere riconosciuta in possesso in possesso della idoneita' fiso psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quale ufficiale.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1965 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1414~art1 · fonte del testo

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