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[1]I posti del grado iniziale nel ruolo del personale subalterno saranno conferiti, senza limiti di eta', agli avventizi degli uffici scolastici provinciali, adibiti a mansioni d'inserviente, nominati con decreto Ministeriale, ed attualmente in servizio che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, siano ritenuti meritevoli, per l'opera prestata, di venire assunti in ruolo.
[2]Essi saranno collocati nel ruolo secondo l'anzianita' di servizio, e a pari anzianita' di servizio, avra' la precedenza il piu' anziano di eta'.
Testo in vigore dal 14 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
