Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 aprile 1921 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I posti vacanti nel grado iniziale del ruolo del personale d'ordine saranno conferiti senza limiti di eta', agli avventizi di copia degli uffici scolastici provinciali, nominati con decreto Reale o Ministeriale, ed attualmente in servizio, che per capacita', coltura ed operosita' saranno ritenuti meritevoli, a giudizio del Consiglio di amministrazione, di venire assunti in ruolo.
[2]Il Consiglio di amministrazione stabilira' anche la graduatoria di merito da seguirsi nella collocazione in ruolo.
[3]A parita' di merito avra' la precedenza chi ha maggiore anzianita' di servizio e a pari anzianita' di servizio, il piu' anziano di eta'.
Testo in vigore dal 14 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
