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I giudizi avanti la Commissione arbitrale e all'ispettore dell'emigrazione sono promossi con semplici reclami ai RR. funzionari dell'emigrazione, ai RR. commissari viaggianti, ai prefetti, ai sindaci, ai sattoprefetti, alle autorita' di P. S., ai RR. uffici diplomatici e consolari, ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione o alle Societa' di patronato riconosciute dal Commissariato dell'emigrazione. Il reclamo puo' essere presentato per iscritto su carta libera, o a voce. In quest'ultimo caso deve essere tosto raccolto a verbale nelle forme che saranno stabilite dal regolamento.

Testo in vigore dal 27 settembre 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-08-02;1075~art9 · fonte del testo

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