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Qualunque eccezione d'incompetenza, compresa quella per materia e per valore, deve essere proposta motivatamente prima di ogni altra istanza o difesa, ne' puo' pronunciarsi d'ufficio. Appena sollevata l'eccezione l'incartamento e' rimesso al primo presidente della Corte d'appello nella cui giurisdizione trovasi l'ispettore o la Commissione arbitrale. Questi, entro dieci giorni da quello in cui gli sara' pervenuto l'incartamento, decidera' sulla eccezione, accogliendola o rigettandola. Il primo presidente, quando ne ravvisi il bisogno, potra' convocare le parti o loro rappresentanti per raccogliere le informazioni opportune. La decisione del primo presidente non sara' impugnabile con nessun mezzo ne' ordinario, ne' straordinario.
Testo in vigore dal 27 settembre 1913 al 31 ottobre 1918
