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[1]La competenza territoriale delle Commissioni arbitrali e degli ispettori dell'emigrazione e' determinata dal luogo nel quale fu consegnato il biglietto d'imbarco anche se il contratto di trasporto non ebbe esecuzione, oppure, se il contratto di trasporto non fu definitivamente concluso, dal luogo dove fu trattato per l'imbarco.

[2]Per i viaggi di ritorno di passeggeri di terza classe, o di classe equivalente, di cui agli articoli 18 e 19 del R. decreto 14 marze 1909, n. 130, e di emigranti respinti dal paese di destinazione, la competenza territoriale delle Commissioni arbitrali e degli ispettori e' determinata dal porto di destinazione finale indicato nel biglietto di viaggio marittimo.

[3]Ove pero' tale viaggio faccia capo a porto estero, la competenza e' determinata dal domicilio del ricorrente nel Regno.

Testo in vigore dal 27 settembre 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-08-02;1075~art7 · fonte del testo

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