Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 settembre 1913 al 31 ottobre 1918. Leggi il testo vigente →

[1]Le Commissioni arbitrali sono costituite:

  • a)di un consigliere della Corte d'appello del distretto giudiziario in cui ha sede la Commissione e designato annualmente dal primo presidente della Corte stessa, con la qualita' di presidente;
  • b)di un consigliere della prefettura della Provincia in cui ha sede la Commissione, designato annualmente dal prefetto;
  • c)di una persona esperta in materia economica e sociale nominata dal ministro degli affari esteri d'accordo col ministro di agricoltura, industria e commercio. Tale nomina avra' la durata di un triennio e potra' essere rinnovata.

[2]Sono del pari nominati, con le stesse modalita', tre membri supplenti, uno per ciascuna delle categorie sopra indicate. Questi sostituiscono i membri titolari in caso di assenza, di impedimento o di vacanza.

[3]Un segretario di prefettura ha le funzioni di cancelliere della Commissione ed e' responsabile della conservazione degli atti.

Testo in vigore dal 27 settembre 1913 al 31 ottobre 1918

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-08-02;1075~art6 · fonte del testo

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