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[1]Le Commissioni arbitrali sono costituite:
- a)di un consigliere della Corte d'appello del distretto giudiziario in cui ha sede la Commissione e designato annualmente dal primo presidente della Corte stessa, con la qualita' di presidente;
- b)di un consigliere della prefettura della Provincia in cui ha sede la Commissione, designato annualmente dal prefetto;
- c)di una persona esperta in materia economica e sociale nominata dal ministro degli affari esteri d'accordo col ministro di agricoltura, industria e commercio. Tale nomina avra' la durata di un triennio e potra' essere rinnovata.
[2]Sono del pari nominati, con le stesse modalita', tre membri supplenti, uno per ciascuna delle categorie sopra indicate. Questi sostituiscono i membri titolari in caso di assenza, di impedimento o di vacanza.
[3]Un segretario di prefettura ha le funzioni di cancelliere della Commissione ed e' responsabile della conservazione degli atti.
Testo in vigore dal 27 settembre 1913 al 31 ottobre 1918
