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[1]Le Commissioni arbitrali per l'emigrazione hanno sede nelle citta' porti d'imbarco degli emigranti, di cui all'art. 9 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.

[2]Possono altresi' essere istituite Commissioni arbitrali in citta' capoluoghi di provincia che siano sedi di Corti di appello e di loro sezioni, ed, eccezionalmente, di tribunale.

[3]Alla istituzione delle Commissioni di cui al comma precedente e alla determinazione e al mutamento della circoscrizione di ciascuna di esse, agli effetti dell'art. 7 della presente legge, si provvede con decreto Reale, promosso dal ministro degli affari esteri, di concerto con quello di grazia e giustizia, sentito il Consiglio dell'emigrazione.

[4]Con le stesse modalita' si provvede a determinare, o a mutare, la circoscrizione di ciascuno degli ispettori.

Testo in vigore dal 27 settembre 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-08-02;1075~art5 · fonte del testo

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