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[1]Sono di competenza degli ispettori dell'emigrazione di cui all'art. 9 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, le controversie alle quali si riferisce l'articolo primo ed ogni altra disposizione di questa legge, il valore delle quali non ecceda lire duecentocinquanta.
[2]Le controversie di valore superiore a lire duecentocinquanta sono di competenza delle Commissioni arbitrali.
[3]I detti ispettori dell'emigrazione sono altresi' competenti a conoscere delle controversie relative a somme o valori non superiori a lire duecentocinquanta che sorgano nel luogo d'imbarco fra emigranti e locandieri, barcaiuoli, facchini od altri, che abbiano prestato all'emigrante l'opera loro.
Testo in vigore dal 27 settembre 1913 al 16 dicembre 2009
