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[1]Sono di competenza degli ispettori dell'emigrazione di cui all'art. 9 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, le controversie alle quali si riferisce l'articolo primo ed ogni altra disposizione di questa legge, il valore delle quali non ecceda lire duecentocinquanta.

[2]Le controversie di valore superiore a lire duecentocinquanta sono di competenza delle Commissioni arbitrali.

[3]I detti ispettori dell'emigrazione sono altresi' competenti a conoscere delle controversie relative a somme o valori non superiori a lire duecentocinquanta che sorgano nel luogo d'imbarco fra emigranti e locandieri, barcaiuoli, facchini od altri, che abbiano prestato all'emigrante l'opera loro.

Testo in vigore dal 27 settembre 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-08-02;1075~art4 · fonte del testo

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