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Il Governo del Re ha facolta' di provvedere con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, a riunire in testo unico le disposizioni delle leggi 31 gennaio 1901, n. 23, e 17 luglio 1910, n. 538 e quelle della presente legge.
Testo in vigore dal 27 settembre 1913 al 31 ottobre 1918
