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[1]L'emigrante puo' appellare dalla decisione sulla controversia che lo riguarda, dipenda questa da contratto individuale o collettivo, quando rispetto all'appellante la controversia stessa supera il valore di L. 300.
[2]Quando trattisi, di contratto collettivo, ognuno degli emigranti contraenti puo' aderire all'appello interposto da uno di essi, anche se il valore della controversia, rispetto all'aderente, sia inferiore al detto limite. In ogni caso la decisione del giudice di secondo grado ha efficacia soltanto rispetto all'emigrante che abbia appellato e a quelli che abbiano aderito all'appello.
[3]La facolta' di appellare spetta altresi' all'imprenditore o arruolatore, quando il valore della controversia decisa supera il limite fissato nel primo comma del presente articolo.
[4]Spetta sempre all'imprenditore o arruolatore la facolta' di appellare quando la somma al cui pagamento egli fu condannato, moltiplicata pel numero di emigranti dai quali la controversia sia stata o possa essere proposta, raggiunga il valore di L. 10.000.
[5]L'appello si propone, nei modi che saranno indicati dal regolamento, alla Commissione centrale, di cui al precedente art 19.
Testo in vigore dal 27 settembre 1913 al 16 dicembre 2009
