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[1]Agli effetti di questa legge sono considerati emigranti, anche se viaggino in classe superiore alla terza, tutti coloro che espatrino esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico, o vadano a raggiungere il coniuge, ascendenti, discendenti o fratelli, zii, nipoti, e gli affini negli stessi gradi, gia' emigrati a scopo di lavoro nelle condizioni di cui all'art. 6 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.
[2]Il regolamento determinera' in quali casi la qualita' di emigrante si presuma, salvo prova contraria, per coloro che viaggino in classe superiore alla terza.
Testo in vigore dal 27 settembre 1913 al 16 dicembre 2009
