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[1]Nel paese dove sia piu' frequente il movimento di emigranti, di cui all'articolo precedente, possono essere istituiti Collegi di probiviri per la conciliazione ed, occorrendo, la decisione giudiziale delle controversie fra i detti emigranti ed imprenditori o arruolatori, le quali dipendano o comunque siano connesse con contratti di lavoro da eseguirsi all'estero. Questi Collegi sono costituiti con decreto Reale promosso dal ministro degli affari esteri, di concerto con quello di grazia e giustizia; e nel decreto stesso ne e' determinata la circoscrizione.
[2]Il Collegio dei probiviri ha sede in Comune capoluogo di mandamento, ed e' composto del pretore che lo presiede e di due cittadini, scelti l'uno fra gli aperai, e l'altro fra gli imprenditori, con le norme determinate dal regolamento.
[3]Il regolamento determinera' pure le disposizioni per il funzionamento di tali collegi, prendendo norma dalla legge sui probiviri, in quanto siano ritenute applicabili.
Testo in vigore dal 27 settembre 1913 al 16 dicembre 2009
